Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza breve n. 361 del 2016

ECLI:IT:TARPE:2016:361SENB

Massima

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Il mancato adempimento da parte della pubblica amministrazione di un obbligo di pagamento derivante da un titolo esecutivo, come un decreto ingiuntivo, legittima il giudice amministrativo ad adottare misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, quali l'assegnazione di un termine perentorio per il pagamento e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Ciò in quanto il rispetto del giudicato e l'esecuzione delle sentenze costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, che impongono alla pubblica amministrazione di adempiere prontamente agli obblighi pecuniari derivanti da pronunce giurisdizionali definitive. Il giudice amministrativo, pertanto, è tenuto a vigilare sull'esecuzione del giudicato e, ove necessario, a ricorrere a strumenti coercitivi per garantirne l'attuazione effettiva, al fine di assicurare la tutela dei diritti del privato e la legalità dell'azione amministrativa. Tale potere del giudice amministrativo si fonda sull'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e di impedire che l'inerzia o il rifiuto della pubblica amministrazione di dare esecuzione a un titolo esecutivo possano vanificare il risultato del processo e privare il ricorrente del bene della vita riconosciutogli dalla sentenza. Ciò vale in particolare quando l'inadempimento riguarda obblighi di pagamento di somme di denaro, la cui mancata esecuzione può arrecare un grave pregiudizio al soggetto creditore. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a intervenire con misure idonee a garantire l'adempimento, anche attraverso l'imposizione di termini perentori e la nomina di un commissario ad acta, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/11/2016

N. 00361/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00200/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2016, proposto da:
Socialtur Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. SNTBBR71S63C632V, con domicilio eletto presso ((omissis)) in Pescara, c.so V.Emanuele, 310;

contro

Protezione Civile Regione Abruzzo Emergenza Terremoto, non costituita in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso l’8 aprile 2015, n. 116/2016, dal Tribunale di Lanciano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti t…

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