Consiglio di Stato sentenza n. 3966 del 2005

ECLI:IT:CDS:2005:3966SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato, dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora l'oggetto della controversia sia venuto meno per effetto di provvedimenti successivi adottati dalla pubblica amministrazione. In tali casi, il giudice non è tenuto a pronunciarsi nel merito della questione, essendo sufficiente accertare il venir meno dell'interesse all'azione. Il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo impongono, infatti, che il giudizio sia dichiarato improcedibile, senza necessità di ulteriori approfondimenti, quando l'interesse della parte ricorrente sia venuto meno per fatti sopravvenuti, indipendenti dalla volontà delle parti e tali da rendere la pronuncia giurisdizionale priva di utilità pratica. In tali ipotesi, il giudice non è tenuto a pronunciarsi nel merito della questione, essendo sufficiente accertare il venir meno dell'interesse all'azione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. Tale soluzione, oltre a rispettare il principio di economia processuale, evita altresì l'emissione di pronunce meramente dichiarative, prive di effetti pratici, in linea con il divieto di pronunciare sentenze di mero accertamento. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, pertanto, costituisce uno strumento processuale volto a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando l'inutile dispendio di risorse e di tempo, in conformità ai principi di ragionevole durata del processo e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 395/2005 proposto dalla Fa.-Th. Fa. S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Di. Va. e dall'avv. Pa. Va. e con domicilio eletto in Ro., presso lo studio dei difensori, Lu. Ma., n. 3;
contro
- MINISTERO DELLA SALUTE, non costituitosi in giudizio;
- Ai., non costituitasi in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato
formatosi sulla decisione Cons. Stato, IV Sez., n. 3997 del 15 giugno 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, la relazione del ((omissis)); udito l'avv. Do. Re. su delega dell'avv. Di. Va.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO E DIRITTO
La società Fa.-Th. Fa. s.p.a., nella qualità di successore per incorporazione della so…

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