Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 2063 del 2018

ECLI:IT:TARCZ:2018:2063SENT

Massima

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Il provvedimento prefettizio di informazione antimafia interdittiva, quale misura di prevenzione volta a tutelare l'ordinamento dal pericolo di infiltrazioni mafiose nell'attività economica, può essere adottato sulla base di un quadro indiziario, anche in assenza di accertamenti penali definitivi, purché gli elementi di fatto posti a suo fondamento siano obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti dell'impresa con la criminalità organizzata, secondo la logica del "più probabile che non". In particolare, rilevano a tal fine i rapporti di parentela tra i titolari, soci, amministratori o direttori dell'impresa e soggetti affiliati, organici o contigui alle associazioni mafiose, laddove tali relazioni familiari, per la loro natura, intensità o altre caratteristiche concrete, lascino ritenere che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto) alla quale non risultino estranei detti soggetti, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia. Inoltre, la circostanza che l'impresa sia stata costituita immediatamente dopo il fallimento di una società amministrata da un soggetto appartenente a una famiglia pregiudicata e destinataria di una precedente informativa antimafia interdittiva, unita alla coincidenza dell'oggetto sociale tra le due società, può essere ritenuta sintomatica, secondo la logica probabilistica, della prosecuzione dell'attività della società del capofamiglia da parte della nuova impresa, giustificando l'adozione del provvedimento interdittivo. Tali misure preventive, pur incidendo sulla libertà di iniziativa economica privata, sono ragionevoli e proporzionate alla luce della necessità di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell'attività economica del Paese, senza che ciò comporti una violazione delle norme costituzionali o della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, trattandosi di provvedimenti amministrativi di natura preventiva e non punitiva.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/11/2018

N. 02063/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01019/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2017, proposto da
-OMISSIS-in persona dell’amministratrice -OMISSIS-nonchè -OMISSIS-, quale socio, rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Catanzaro, via del Commercio 2;

contro

U.T.G. - Prefettura di ((omissis)) non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del ((omissis)), Ministero Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.((omissis)), 34;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

dell’informazione interdittiva…

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