Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5324 del 16 marzo 2004
ECLI:IT:CASS:2004:5324CIV
Massima
Massima ufficiale
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2003 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevedeva l'elezione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione Disciplinare, stante il contrasto con la Costituzione (artt. 3, 24 e 111, sotto il profilo della imparzialità della giurisdizione) della mancata previsione di una soluzione organizzativa che impedisse, nelle ipotesi di annullamento con rinvio di una decisione della Sezione disciplinare da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che lo stesso collegio giudicante si pronunciasse due volte sulla medesima "res iudicanda" - deve ritenersi affetta da nullità, "ex" artt. 158 e 51, numero 4, cod. proc. civ., per irregolare costituzione del Collegio, la sentenza resa dalla Sezione disciplinare in sede di rinvio alla pronuncia della quale abbiano partecipato componenti della Sezione che avevano concorso ad emettere la sentenza cassata. (Nel caso di specie, l'incolpato aveva proposto dinanzi alla Sezione Disciplinare tempestiva istanza di ricusazione, sollecitando la sostituzione dei componenti della Sezione Disciplinare che avevano partecipato alla precedente fase processuale e, in subordine, eccependo l'incostituzionalità degli artt. 4 e 6 della legge n. 195 del 1958; la Sezione Disciplinare aveva con ordinanza dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione e manifestamente infondata la questione di costituzionalità e, con successiva sentenza, aveva dichiarato l'incolpato responsabile dell'addebito; le Sezioni Unite, investite del ricorso di quest'ultimo avverso la sentenza, censurata anche per il vizio relativo alla costituzione del giudice, sollevano prima l'incidente di costituzionalità e poi, stante l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, cassano con rinvio la sentenza impugnata, enunciando il principio di cui in massima e ritenendo trasfuso nella sentenza cassata il contenuto del provvedimento sulla ricusazione adottato con ordinanza dalla stessa Sezione Disciplinare).
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