Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31918 del 3 luglio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:31918PEN

Massima

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Il sequestro probatorio di un sistema informatico o telematico è legittimo quando la sua acquisizione risulti proporzionata e adeguata alle esigenze investigative e probatorie, anche in relazione alla complessità del fenomeno criminoso oggetto di accertamento. L'articolo 247 comma 1-bis c.p.p. e l'articolo 260 comma 2 c.p.p. richiedono l'adozione di misure tecniche e procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità e immodificabilità delle copie estratte, senza imporre specifiche modalità, le quali devono essere individuate dall'autorità giudiziaria procedente al momento dell'analisi dei dati da parte dei tecnici incaricati per l'estrazione, e non necessariamente al momento del sequestro nel luogo del sequestro. Il sequestro dell'intero sistema informatico è legittimo quando la complessità del fenomeno criminoso e l'esistenza nei supporti informativi della documentazione contabile e dei documenti attestanti i rapporti tra le società coinvolte giustificano il sequestro di tutto il sistema, in quanto proporzionato rispetto alle esigenze probatorie. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva sia degli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia dei vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente

Dott. SOCCI Angelo M - rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 10/03/2016 del TRIB. LIBERTA' di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, dott. ((omissis)): "Inammissibilita' dei ricorsi".
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 10 marzo 2016 dichiarava inammissibile il riesame proposto da (OMISSIS) e confermava il decreto di perquisizione e sequest…

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