Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 276 del 17 gennaio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:276CIV

Massima

Massima ufficiale
La composizione della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura con membri del consiglio medesimo, secondo la previsione degli artt. 4 e 6 della legge 24 marzo 1958 n. 195, sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, e la conseguente possibilita` che detti membri vengano a pronunciare in sede disciplinare su fatti in ordine ai quali abbiano gia` espresso il loro parere nell'ambito delle attivita` amministrative del consiglio, non e` idonea ad incidere sulla validita` della pronuncia di detta sezione, e manifestamente non pone le citate norme in contrasto con gli artt. 24, 101-109 della costituzione, tenuto conto che l'indicato cumulo di funzioni giurisdizionali ed amministrative e` previsto dalla stessa costituzione (art. 105), e che inoltre, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento processuale, sia civile che penale, una situazione di incapacita` od incompatibilita` e` ravvisabile solo in relazione all'intervento dello stesso giudice in diversi gradi del processo.   da vedere: [s64\02204]

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