Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6644 del 19 dicembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:6644CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riguardo ad una controversia in materia di elezioni amministrative, correttamente instaurata davanti al giudice amministrativo in quanto vertente su questioni relative alla regolarità delle operazioni elettorali, il ricorso per regolamento preventivo, ove ricollegabile, in relazione all'ingiustificata contestazione della giurisdizione di detto giudice, al sostanziale scopo di conseguire un differimento della definizione del giudizio di merito, comporta l'applicabilità dell'art. 96 primo comma cod. proc. civ., in tema di responsabilità processuale aggravata a carico della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ed implica l'obbligo dell'istante di risarcire il danno cagionato all'altra parte con la temeraria proposizione del regolamento medesimo.

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