Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8224 del 6 novembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:8224CIV

Massima

Massima ufficiale
La norma dell`art. 68 della legge professionale forense - la quale dispone che, quando un giudizio e` definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso - introduce una deroga al principio secondo cui, salvi gli effetti di un eventuale provvedimento di distrazione delle spese, il procuratore e l`avvocato possono rivolgersi esclusivamente al cliente per richiedere il pagamento dei loro compensi, dato che il relativo credito sorge dal contratto d`opera intellettuale conferito con il mandato, sicche`, trattandosi di deroga introdotta con norma di diritto singolare, se ne impone una stretta interpretazione. pertanto con riguardo al giudizio definito con transazione dal curatore dell`intervenuto fallimento di una delle parti in giudizio l`avvocato di tale parte, non puo` (salva la richiesta in sede concorsuale) chiedere alla controparte il pagamento delle sue prestazioni in favore del fallito, invocando detta solidarieta` nei confronti del curatore del fallimento, in quanto questi e` intervenuto alla transazione avvalendosi di un potere autonomo conferitogli direttamente dalla legge, senza assumere cosi` la veste di coobbligato solidale ne` quale terzo ne` tanto meno quale avente causa dal fallito in favore del quale sono state svolte quelle prestazioni.

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