Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 422 del 2014

ECLI:IT:TARMAR:2014:422SENT

Massima

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Il Comune può legittimamente rifiutare l'approvazione di un piano attuativo di lottizzazione qualora non disponga delle necessarie risorse finanziarie per realizzare le connesse opere di urbanizzazione primaria, come l'adeguamento della viabilità di accesso, indispensabili per garantire la sostenibilità territoriale dell'intervento edilizio. Tale carenza di copertura finanziaria non costituisce violazione dell'obbligo di corredare il piano regolatore generale di una previsione di massima delle spese occorrenti per la sua attuazione, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 1150/1942, in quanto tale relazione economico-finanziaria non rappresenta un elemento essenziale del piano, potendo essere predisposta successivamente in sede di programmazione esecutiva. Inoltre, l'amministrazione comunale gode di ampia discrezionalità nella scelta di procedere o meno all'espropriazione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione, scelta che non è sindacabile dal giudice amministrativo. Pertanto, il Comune non è tenuto ad approvare un piano attuativo di lottizzazione qualora non sia in grado di garantire la realizzazione delle infrastrutture indispensabili per la sua sostenibilità, senza che ciò integri un vizio di eccesso di potere per carenza istruttoria o di motivazione. Parimenti, il fatto che il piano regolatore generale non subordini espressamente il piano attuativo all'esecuzione di specifici interventi viari non osta al legittimo rifiuto comunale, in quanto l'amministrazione deve comunque valutare la compatibilità dell'intervento edilizio con la capacità della rete infrastrutturale esistente. Infine, la mera circostanza che il progetto presentato sia qualificato come "esecutivo" anziché "di massima" non inficia la legittimità del provvedimento di diniego, non potendosi ritenere che l'amministrazione abbia esaminato un progetto diverso da quello effettivamente sottoposto al suo vaglio.

Sentenza completa

N. 00393/1993
REG.RIC.

N. 00422/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00393/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 1993, proposto da:
((omissis)), ((omissis)) e Roberto, in qualità di eredi dell’originaria ricorrente ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso Avv. ((omissis)) in Ancona, corso Garibaldi, 91/A;

contro

Comune di Montemarciano;

per l'annullamento

della nota in data 18.1.1993 prot. n. 485 con cui il Sindaco comunicava l’impossibilità di approvazione del progetto di lottizzazione presentato da ((omissis)) ed altri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli att…

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