Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 612 del 2014

ECLI:IT:TARBS:2014:612SENT

Massima

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La pubblica amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, può revocare legittimamente una procedura di gara d'appalto anche dopo l'aggiudicazione definitiva, qualora emergano gravi errori od omissioni nella predisposizione degli atti di gara tali da compromettere il corretto svolgimento della procedura e la parità di trattamento tra i concorrenti. In tali ipotesi, l'amministrazione è tenuta a fornire adeguata motivazione in ordine alla natura e alla gravità delle anomalie riscontrate, che giustifichino la prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla revoca rispetto alle aspettative maturate dai partecipanti. Tuttavia, la legittimità del provvedimento di revoca non esclude la possibilità di un risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, qualora l'impresa aggiudicataria abbia maturato un affidamento qualificato sulla conclusione del contratto in ragione dello stadio avanzato raggiunto dalla procedura. In tal caso, il risarcimento è limitato al solo interesse negativo, comprendente le spese sostenute per la partecipazione alla gara e le perdite derivanti dalla mancata conclusione di ulteriori occasioni contrattuali, senza ricomprendere il mancato utile relativo alla specifica gara revocata. L'onere probatorio relativo all'entità del danno spetta all'impresa, la quale deve fornire adeguata documentazione a supporto della propria richiesta risarcitoria.

Sentenza completa

N. 00245/2013
REG.RIC.

N. 00612/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00245/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2013, proposto da:
Co.S.Pe.F. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Beltrani e Alessandra Levito Negrini, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, Via Solferino n. 20/c;

contro

Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago D'Idro, rappresentato e difeso dall’avv.to Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Viale della Stazione n. 37;

per l'annullamento

DELLA DETERMINAZIONE IN DATA 30/1/2013 N. 55, RECANTE LA REVOCA DELLA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI D…

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