Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5064 del 7 maggio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:5064PEN

Massima

Massima ufficiale
La diminuzione di pena prevista nel patteggiamento non e` una circostanza attenuante, ma ha carattere premiale di natura processuale, che non connota quindi il fatto nei suoi profili oggettivo e soggettivo, ed opera autonomamente dalle circostanze propriamente dette, come peraltro si evince dal primo comma dell`art. 444 cod.proc.pen., secondo il quale l`applicazione della diminuzione di pena deve seguire alla determinazione della pena irrogabile con riferimento alle circostanze di diritto sostanziale, dalle quali pertanto deve essere tenuta distinta. Pertanto, si deve escludere che detta diminuzione possa operare per connotare la minore gravita` del reato.

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