Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8114 del 8 marzo 2006

ECLI:IT:CASS:2006:8114PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di riesame delle misure cautelari, l'ordinanza perde efficacia soltanto in conseguenza della mancata trasmissione nei termini di tutti gli atti presentati con la richiesta al G.i.p., e non in conseguenza di una trasmissione parziale degli atti medesimi. (La Corte ha precisato che gli atti non trasmessi al G.i.p. non devono essere trasmessi al Tribunale a meno che contengano elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, e che il Tribunale non può utilizzare per la sua decisione atti che non siano stati trasmessi).

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