Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29192 del 12 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:29192PEN

Massima

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Il giornalista che riferisce una notizia di reato, pur non essendone l'autore, può andare esente da responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa solo se rispetta i limiti della verità oggettiva dei fatti e della continenza espressiva, senza strumentalizzare la notizia per diffondere informazioni false o non ancora accertate. Pertanto, qualora la notizia pubblicata risulti diffamatoria perché non corrispondente alla realtà dei fatti accertati, il giornalista non può invocare l'esimente del diritto di cronaca, essendo venuto meno il presupposto della verità oggettiva della notizia riferita. Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza del diritto di cronaca, deve accertare se la notizia pubblicata, nel suo contenuto essenziale, corrisponda ai fatti realmente accaduti, senza che assumano rilievo eventuali profili di mera inesattezza o imprecisione formale, purché non incidenti sulla sostanza della informazione divulgata. Pertanto, il giudice di merito, nel ritenere integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale per acquisire ulteriori elementi probatori, qualora la motivazione della sentenza risulti adeguata ed esente da manifeste illogicità, sulla base della prova dichiarativa e documentale già acquisita.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente

Dott. CATENA Rossella - Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere

Dott. AMATORE Roberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2298/2014 della Corte di Appello di Genova del 28.1.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Corasaniti Giuseppe che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Gen…

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