Cassazione penale Sez. V sentenza n. 963 del 29 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:963PEN

Massima

Massima ufficiale
La falsificazione della ricevuta di versamento in conto corrente postale va collocata nella categoria della falsità in atto pubblico ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. penale, giacché quella ricevuta rappresenta un documento, rilasciato dall'ufficiale postale, che attesta un'attività svolta da quest'ultima personalmente nello esercizio delle sue funzioni: attività che si articola nell'introito della somma indicata nel documento e nell'accreditamento della stessa su un conto determinato a favore del titolare di quest'ultimo, nonché nell'autenticazione del modulo compilato dall'interessato e nella registrazione dell'operazione.

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