Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3630 del 21 marzo 1988

ECLI:IT:CASS:1988:3630PEN

Massima

Massima ufficiale
L`unica variante apportata dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 alla disciplina della oblazione consiste nella eliminazione del termine predibattimentale per l`esercizio della facolta` dell`imputato, restando invariata la funzione giurisdizionale ovvero il diretto dovere del giudice di controllarne la validita` ai fini della motivazione di estinzione dei reati. Ne consegue che la richiesta dell`imputato non determina automaticamente ne` la sanatoria dell`opera abusiva ne` la dichiarazione di estinzione dei reati, ma serve soltanto a promuovere il relativo procedimento amministrativo di accertamento del sindaco, l`eventuale controversia davanti al tribunale amministrativo e la ricognizione di legittimita` da parte del Giudice.

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