Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2601 del 27 febbraio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:2601PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure di prevenzione, e con riferimento agli artt. 7 e 24 della legge 241 del 1990 sul diritto di accesso ai documenti del procedimento amministrativo (nonche` al d.P.R. n. 352 del 1992 e al Decreto del Ministero degli Interni n. 415 del 1994), deve ritenersi che allorquando il provvedimento emesso dal Questore ex art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, costituisce il prodotto finale di un procedimento amministrativo, la mancanza di avviso all'interessato del suo inizio lo rende illegittimo con conseguente possibilita` di sua disapplicazione incidentale nel corso del giudizio innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 legge 2248/1865 all. E), mentre tale possibilita` e` preclusa nel diverso caso in cui il detto provvedimento e` stato emesso senza la necessita` di espletare un procedimento amministrativo.   da vedere: Sen 17/11/1997 10425 sez 1 Pen

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