Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3858 del 19 marzo 1980

ECLI:IT:CASS:1980:3858PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la sussistenza della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale non è sufficiente che il movente dell'azione sia suscettibile di una valutazione etica positiva, ma è necessario che l'agente abbia operato per realizzare uno scopo spiccatamente nobile ed altruistico conformemente alla morale del tempo e del luogo del commesso reato. Quindi, non può dar luogo all'attenuante lo stato di indigenza dell'agente e della sua famiglia.

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