Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7595 del 12 luglio 1975

ECLI:IT:CASS:1975:7595PEN

Massima

Massima ufficiale
L'esercizio del diritto di sciopero comporta la legittimità di praticare liberamente quelle azioni sussidiarie che sono ritenute necessarie per la riuscita dell'astensione, quale il lancio di manifesti, la ripetizione di slogans, la formazione di blocchi volanti propagandistici, o dei cosiddetti picchettaggi di persuasione e altre consimili attività dirette a svolgere opera di convincimento nei confronti di coloro che dimostrano assenteismo o dissenso; ma è evidente che non è lecito porre in essere tali attività con modalità lesive di diversi interessi privati penalmente tutelati fino a giungere ad una violenza privata. (Fattispecie in cui un sindacalista non appartenente alla categoria in sciopero, cioè ai lavoratori del commercio, aveva contribuito a far chiudere alcuni negozi i cui proprietari erano estranei alla manifestazione)

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.