Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 564 del 2011

ECLI:IT:TARLT:2011:564SENT

Massima

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L'amministrazione comunale è tenuta a pronunciarsi preventivamente sull'istanza di sanatoria edilizia presentata dal privato, prima di adottare eventuali provvedimenti repressivi, quali l'ordine di sospensione e demolizione di opere abusive. Il mancato esame e pronuncia sulla domanda di sanatoria, infatti, preclude all'amministrazione l'adozione di provvedimenti sanzionatori, in quanto l'istanza di condono sospende l'efficacia degli stessi. Il principio di tutela dell'affidamento e del legittimo affidamento del privato, nonché il dovere di correttezza e buona amministrazione, impongono all'ente pubblico di esaminare previamente la richiesta di sanatoria, prima di procedere con l'adozione di misure repressive. Ciò al fine di consentire al cittadino di regolarizzare la propria posizione edilizia, ove possibile, e di evitare l'adozione di provvedimenti demolitivi che potrebbero rivelarsi inutili o illegittimi, qualora l'istanza di condono venisse accolta. L'amministrazione, pertanto, non può esimersi dal pronunciarsi sulla domanda di sanatoria, essendo tale adempimento un presupposto necessario per l'adozione di eventuali misure sanzionatorie. Il mancato esame della richiesta di condono, infatti, determina l'illegittimità del successivo provvedimento repressivo, in quanto adottato in violazione del principio di buona amministrazione e del legittimo affidamento del privato.

Sentenza completa

N. 00040/2011
REG.RIC.

N. 00564/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Latina, via Sisto V, 19;

contro

Comune di Minturno; n.c.;

per l'annullamento, previa sospensiva

dell'ordinanza n. 94 del 17novembre 2008, notificata il 21 ottobre 2010 di sospensione e demolizione opere edilizie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il …

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