Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5632 del 19 aprile 1990

ECLI:IT:CASS:1990:5632PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di disciplina igienica degli alimenti, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, le due norme incriminatrici previste agli artt. 13 (pubblicita` ingannevole) e 5 (aggiunta di additivi chimici non autorizzati) non sono incompatibili con la disciplina comunitaria della circolazione delle merci.  Infatti, le disposizioni delle leggi nazionali che proibiscano l`introduzione nel territorio di uno degli stati membri, o la libera circolazione su di esso, di prodotti alimentari recanti scritte o disegni atti ad ingannare il consumatore, sono pienamente legittime, non incontrando i divieti di cui all`art. 36 del trattato di roma del 25 marzo 1957 (istitutivo della c.e.e.) ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; l`attuale disciplina comunitaria contempera equamente l`esercizio del potere dei singoli stati di controllare l`impiego degli additivi nei prodotti destinati all`alimentazione con il divieto di fare un uso arbitrario di tale potere discriminando illegalmente determinate merci straniere o limitandone ingiustificatamente il commercio.

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