Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1699 del 2024

ECLI:IT:TARNA:2024:1699SENT

Massima

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Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 è legittimo quando risulti che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell'accesso ispettivo, siano occupati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla qualificazione giuridica del rapporto. La finalità cautelare e sanzionatoria della norma, volta a contrastare il lavoro irregolare e a reprimere le situazioni di effettivo rischio e pericolo per i lavoratori, comporta che il requisito della subordinazione del rapporto non costituisca un elemento essenziale, essendo rilevanti tutti i soggetti comunque riconducibili alla nozione di "lavoratore" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, rispetto ai quali non sia stata formalizzata la posizione lavorativa, anche qualora si tratti di lavoratori autonomi occasionali non genuini. Pertanto, il riferimento normativo al "luogo di lavoro" deve intendersi in senso ampio, come qualsivoglia luogo in cui si esplica la prestazione lavorativa, al fine di assicurare l'effettività della disciplina di tutela del lavoratore, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore irregolare sia impiegato presso il cantiere dell'impresa ispezionata o di un'altra impresa. La successiva regolarizzazione del lavoratore, intervenuta dopo l'accertamento ispettivo, non incide sulla legittimità del provvedimento di sospensione, in quanto il momento rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione è quello dell'accesso ispettivo, durante il quale il lavoratore risultava occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/03/2024

N. 01699/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03609/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3609 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Interregionale del Lavoro Sud Napoli, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Territoriale del Lavoro Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, …

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