Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2806 del 11 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2806PEN

Massima

Massima ufficiale
Il mandato di cattura può essere legittimamente utilizzato, per evidenti ragioni di economia processuale, anche per contestare, oltre al delitto per il quale è consentito il provvedimento restrittivo della libertà personale, reati per i quali tale provvedimento non è consentito. (La suprema corte ha ritenuto, in tal caso, ultronea una revoca parziale in riferimento al solo reato per il quale non è consentito il mandato di cattura, pur ribadendo il principio dell'autonomia dei diversi titoli di detenzione).

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