Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 51643 del 2 dicembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:51643PEN

Massima

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Il reato si estingue per prescrizione quando, decorso il termine previsto dalla legge, non sia intervenuta alcuna causa interruttiva. In tal caso, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di archiviazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La prescrizione del reato, sopravvenuta prima dell'iscrizione del procedimento, determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla valutazione dei motivi dedotti, in quanto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione preclude ogni ulteriore attività processuale. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che il decorso del termine di prescrizione, in assenza di cause interruttive, comporta l'estinzione del reato e, di conseguenza, l'inammissibilità di qualsiasi impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire la certezza del diritto e l'economia processuale, evitando inutili attività giurisdizionali su procedimenti ormai estinti per prescrizione. La Corte, nel pronunciare l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto preclusa ogni ulteriore valutazione nel merito, in quanto la sopravvenuta prescrizione del reato impedisce qualsiasi prosecuzione del procedimento penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere

Dott. GIORDANO ((omissis)) - Consigliere

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 03/05/2016 del GIP TRIBUNALE di PAOLA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FODARONI ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Paola per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il GIP del Tribunale di Paola ha disposto l'…

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