Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8278 del 12 agosto 1986

ECLI:IT:CASS:1986:8278PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impedimento del difensore di fiducia, ancorché provato, non costituisce senz'altro causa legittimante il rinvio del dibattimento, ma può essere tenuto in considerazione quale motivo di opportunità la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito che, perciò, è libero di decidere insindacabilmente sull'istanza relativa. Pertanto, quando il giudice abbia provveduto alla sostituzione del difensore di fiducia mediante la nomina di un difensore d'ufficio, non sussiste alcuna nullità riferibile al n. 3 dell'art. 185 cod. proc. pen.; e ciò perché la difesa esercitata dal difensore d'ufficio non differisce, sul piano processuale, da quella attuata dal difensore di fiducia, essendo l'uno o l'altro in grado di prestare all'imputato l'assistenza tecnica professionale voluta dalla legge.

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