Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1298 del 2017

ECLI:IT:TARLAZ:2017:1298SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la vicenda relativa al complesso edilizio sito in via Carcaricola n. 195 a Roma, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. In presenza di una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) illegittima, l'Amministrazione può intervenire anche oltre il termine di cui all'art. 23 comma 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, ma solo alle condizioni cui la legge subordina il potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi, tenendo conto dell'affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo. 2. L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento e di instaurare un contraddittorio effettivo con i soggetti direttamente interessati assume maggior spessore in casi in cui l'Amministrazione esercita il potere di autotutela annullando il diniego di esercizio nei termini di legge del potere inibitorio, ossia un'inerzia con cui, di fatto, l'amministrazione ha consentito il consolidarsi di una posizione soggettiva favorevole per l'interessato. 3. Nell'esercizio del potere di annullamento in autotutela, l'Amministrazione deve valutare in modo motivato le ragioni di interesse pubblico, tenendo conto dell'affidamento ingenerato nei destinatari del titolo edilizio annullato, soprattutto quando è trascorso un lungo periodo di tempo dalla sua adozione. 4. L'ordine indifferenziato di demolire l'intero immobile, senza operare distinzioni tra ciò che è eventualmente conforme alla normativa edilizia, anche in base alle leggi di condono, e ciò che non lo è, costituisce una violazione delle disposizioni di cui all'art. 34 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 ed evidenzia una lacuna dell'attività conoscitiva dell'istruttoria demandata al Comune. 5. Nell'ipotesi in cui l'attività illegittima del dante causa sia rimasta impunita per inerzia dell'Amministrazione, i gravissimi effetti negativi (la perdita della casa) non possono ricadere sugli attuali proprietari incolpevoli, in quanto l'affidamento leso è di chi non è "contravventore", ma è addirittura ignaro degli abusi commessi e convinto della regolarità di quanto acquistato.

Sentenza completa

Pubblicato il 25/01/2017

N. 01298/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06403/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6403 del 2013, proposto da: ((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Roma, Via Ferratella in Laterano,33;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p. t., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), presso il cui studio è domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

((omissis)), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-della determinazione dirigenziale n. rep. CH/867/2013 del 15.04.13, avente ad oggetto l'ingiunzione a rimuovere o demolir…

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