Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 46688 del 3 dicembre 2009

ECLI:IT:CASS:2009:46688PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, investito di un ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna di primo grado, deve convertire l'impugnazione in appello quando il ricorrente censuri la decisione anche sotto il profilo della mancanza o illogicità della motivazione, sollecitando la rivalutazione del merito, in quanto in tali casi la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione è soggetta alle limitazioni stabilite dalla legge, imponendosi la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente per l'esame del merito. Il principio di diritto è che il ricorso per cassazione è ammesso solo avverso i vizi formali della sentenza, mentre la contestazione di profili attinenti al fatto e alla valutazione della prova, comportando la necessità di una rivalutazione del merito, deve essere devoluta al giudice di appello, in ossequio al sistema delle impugnazioni delineato dal codice di rito. Pertanto, quando il ricorrente censuri la sentenza anche per vizi della motivazione, lamentando l'omessa applicazione di una misura di sicurezza, il giudice di legittimità deve qualificare l'impugnazione come appello e disporne la trasmissione alla Corte d'Appello competente, in quanto la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione è soggetta a limiti stabiliti dalla legge, dovendo essere devoluta al giudice di merito la rivalutazione degli elementi fattuali e probatori.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - rel. Presidente

Dott. SENSINI ((omissis)) - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI URBINO;

avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Urbino in data 19.03.2009 che ha condannato Wa. Yo. , nato in (OMESSO), alla pena di anni tre di reclusione euro 12.000,00 di multa per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 5, e articolo 337 c.p.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la rela…

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