Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35791 del 26 luglio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:35791PEN

Massima

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Il diritto di critica politica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, consente il ricorso anche a espressioni forti e incisive, purché pertinenti al tema di interesse pubblico oggetto di discussione e non gratuitamente offensive della reputazione altrui. Il requisito della continenza formale non impone l'obbligo di un linguaggio asettico e privo di toni polemici, ma consente l'utilizzo di parole sferzanti e provocatorie, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati, e non travalichi i limiti della critica politica, la quale assume particolare rilievo quando rivolta a soggetti che ricoprono posizioni di potere pubblico, essendo esposti a un più intenso controllo da parte dell'opinione pubblica. Pertanto, la manifestazione di un punto di vista critico su vicende di interesse pubblico, come la dismissione di beni comunali, rientra nell'esercizio legittimo del diritto di critica politica, anche quando espressa con toni aspri e vibrati, purché non trascenda in attacchi personali gratuiti e sia sorretta da un nucleo fattuale veritiero, sufficiente a supportare le valutazioni espresse.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. TUDINO A. - rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TUDINO ALESSANDRINA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
SI DA' PER FATTA LA RELAZIONE;
LA DIFESA DI PARTE CIVILE SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE…

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