Cassazione penale Sez. III sentenza n. 842 del 22 gennaio 1999

ECLI:IT:CASS:1999:842PEN

Massima

Massima ufficiale
Anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n.172 del 1995, il reato di cui all`art.21, commi 1 e 2, della legge n.319 del 1976 deve ritenersi sussistente allorche` lo scarico senza autorizzazione riguardi insediamenti produttivi, a prescindere dal recapito finale dello scarico medesimo che puo` essere costituito anche dalle pubbliche fognature. Trattandosi di reato formale, e` sempre necessaria l`autorizzazione espressa della autorita` competente e non puo` quindi assumere rilievo la semplice richiesta di autorizzazione. (Fattispecie in tema di acque di lavaggio di un cantiere di produzione di calcestruzzo).     conforme: Sen 17/03/1998 2845 sez 3 Civ Sen 02/12/1997 11043 sez 3 Pen Sen 28/04/1998 5014 sez 4 Pen Sen 20/02/1998 1790 sez 3 Civ Sen 03/10/1997 8935 sez 3 Pen

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