Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3429 del 30 gennaio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:3429PEN

Massima

Generata da Simpliciter
La concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) presuppone che il contributo fornito dal collaborante risulti concretamente utile e determinante per le indagini, consentendo l'individuazione di altri responsabili o la sottrazione di risorse rilevanti per il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tale contributo deve essere spontaneo e non può limitarsi a comportamenti parzialmente reticenti o a informazioni che non abbiano apportato alcun risultato concreto. La mera indicazione del nome di una persona che ha inviato il pacco contenente la droga, senza che tale informazione abbia condotto all'individuazione di altri responsabili o alla sottrazione di risorse decisive per il traffico, non integra i requisiti richiesti dalla norma per il riconoscimento dell'attenuante. Inoltre, l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 è distinta e autonoma rispetto all'attenuante prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, la quale si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis c.p. o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Pertanto, il giudice di merito, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, deve verificare la concreta utilità e determinatezza del contributo fornito dall'imputato, senza confonderlo con l'attenuante prevista per i collaboratori di giustizia in ambito mafioso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Si.:

Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE

1. Dott. SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE

2. Dott. MILO NICOLA CONSIGLIERE

3. Dott. CONTI GIOVANNI CONSIGLIERE

4. Dott. DI CASOLA CARLOha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) As.Ad.Mu. N. IL (...)

avverso SENTENZA del 08/06/2004

CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DI CASOLA CARLO

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto;

Osserva in fatto ed in diritto:

1. As.Ad.Mu. è stata condannata alla pena di anni tre mesi 8 di reclusione e lire 24.000.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.