Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14398 del 26 marzo 2013

ECLI:IT:CASS:2013:14398PEN

Massima

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La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 297 comma 3 c.p.p., opera automaticamente nei casi di emissione di più ordinanze cautelari nell'ambito dello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, oppure per fatti diversi ma tra loro connessi per continuazione, concorso materiale o vincolo teleologico. Nei casi di emissione di ordinanze in procedimenti diversi per reati tra loro avvinti da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare. Affinché possa trovare applicazione il meccanismo della retrodatazione, è necessario che i fatti di reato oggetto delle diverse ordinanze cautelari siano effettivamente tra loro connessi in modo qualificato, circostanza che deve essere adeguatamente motivata e dimostrata. La mera affermazione generica di un nesso di continuazione tra i fatti non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'istituto, essendo necessaria un'analitica illustrazione degli elementi che comprovino il vincolo di connessione qualificata tra i diversi episodi criminosi. La valutazione della sussistenza di tale requisito costituisce un presupposto imprescindibile per l'operatività della retrodatazione della decorrenza della misura cautelare, non potendo il giudice dare per scontata tale circostanza senza un'adeguata motivazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere

Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 243/2012 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 24/04/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 24 aprile 2012 il Tribunale di Cosenza, costituito ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da …

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