Cassazione penale Sez. V sentenza n. 826 del 9 settembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:826PEN

Massima

Massima ufficiale
A fondamento dell`applicazione di una misura cautelare personale da adottarsi nella fase delle indagini preliminari non puo` richiedersi l`allegazione di prove incontrovertibili, non essendo equiparabili situazioni processuali (in senso lato) sicuramente diverse, quali quella della decisione circa l`applicazione di una misura cautelare personale e quella della decisione di merito sulla fondatezza dell`accusa, caratterizzata dalla esigenza di individuazione di prove inconfutabili circa la sussistenza del fatto (in quadrabile in una fattispecie di reato) e la commissione dello stesso da parte dell`inquisito. Ai fini della disposizione di una misura cautelare personale in detta fase e` invece richiesta solo la mera prospettazione di "gravi indizi di colpevolezza" (art. 273, comma primo cod. proc. pen.), i quali, per essere tali, debbono necessariamente affidarsi a regole di giudizio diverse da quelle applicabili in tema di valutazione delle prove, dettate dagli artt. 192 e 193 del codice di rito.

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