Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5545 del 6 maggio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5545PEN

Massima

Massima ufficiale
La mancanza di sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante non rientra tra le nullità di ordine generale previste dall'art. 185 cod. proc. pen., potendo essere sanata, qualora sia conseguenza di una mera dimenticanza, anche dopo la presentazione dei motivi di gravame e comunque sino a quando gli atti restano nella concreta disponibilità del giudice "a quo", mediante la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 149 cod. proc. PEN.. nell'ipotesi in cui tale omissione sia conseguenza di volontario rifiuto da parte del giudice o conseguenza di una dimenticanza non sanata con la predetta procedura, la sentenza è affetta da nullità relativa).

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