Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1266 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:1266SENT

Massima

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Il provvedimento di occupazione temporanea di un'area non preordinata all'esproprio, che comporti l'abbandono nel sottosuolo di elementi strutturali (quali tiranti metallici) che limitino in modo apprezzabile le facoltà proprietarie, anche potenziali, del fondo, non può essere qualificato come mera occupazione temporanea, ma deve essere ricondotto all'istituto dell'asservimento, con conseguente diritto del proprietario a percepire un'adeguata indennità, indipendentemente dall'effettivo esercizio delle facoltà edificatorie. Infatti, l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio deve avere carattere di strumentalità e accessorietà rispetto all'esecuzione di lavori o opere pubbliche, senza determinare diminuzioni di valore o limitazioni permanenti delle facoltà proprietarie senza adeguato indennizzo, in ossequio all'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle relative norme. Pertanto, l'Amministrazione non può subordinare il riconoscimento dell'indennità per asservimento all'effettivo esercizio futuro di attività edilizie da parte del proprietario, né può imporre a quest'ultimo oneri e modalità unilateralmente individuate per la dimostrazione di tale esigenza, dovendo piuttosto provvedere direttamente alla rimozione degli elementi strutturali abbandonati nel sottosuolo.

Sentenza completa

N. 03385/2014
REG.RIC.

N. 01266/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03385/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3385 del 2014, proposto da Adele Vergani e Roberto Fossati, rappresentati e difesi dall’avv. Simone Porcu, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Via Rugabella, 1;

contro

la Provincia di Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Fiori ed Elisabetta Baviera, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, in Milano, via Filippo Corridoni, 39;

nei confronti di

Comune di Lissone;

per l’annullamento,

previa sospensione dell…

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