Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6996 del 3 agosto 1984

ECLI:IT:CASS:1984:6996PEN

Massima

Massima ufficiale
In conseguenza della pronuncia della corte costituzionale 15 luglio 1983, n.. 248, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.. 15, comma settimo, legge 10 maggio 1976, n.. 319, nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi comunichi al titolare dello scarico la data di esecuzione delle analisi, devono ritenersi nulle le analisi eseguite, anche prima della pronuncia d'incostituzionalità, senza la osservanza delle prescritte formalità. Tuttavia, trattandosi di nullità che non rientra fra quelle assolute ed insanabili di cui all'art.. 185, comma secondo,cod. proc. pen., essa non può farsi valere, se non sia stata tempestivamente dedotta, né rilevata.

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