Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 41769 del 13 settembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:41769PEN

Massima

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Il giudice non è tenuto a svolgere un preventivo accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, salvo che non emergano specifiche situazioni che facciano dubitare della sua capacità economica di adempiere. L'interessato, infatti, può sempre allegare in sede esecutiva le circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l'adempimento. Tale conclusione trova ulteriore conforto nella modifica apportata all'art. 165 c.p. dalla L. n. 145/2004, che ha soppresso il riferimento all'impossibilità di cui al comma secondo del medesimo articolo, sollevando il giudice del merito dall'accertamento preventivo sulle condizioni economiche dell'imputato. Inoltre, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali in modo da determinare incertezza e pregiudicare il diritto di difesa; per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Infine, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, mentre non è ammissibile la mera riproposizione di una diversa ricostruzione dei fatti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

Dott. D'ARCANGELO Fabrizi - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/11/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis));
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dr. ((omissis)), che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza…

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