Cassazione penale Sez. III sentenza n. 353 del 8 gennaio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:353PEN

Massima

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Il provvedimento del Questore di imporre l'obbligo di presentazione in Questura a un soggetto, in aggiunta al divieto di accesso agli stadi, è legittimo e conforme ai principi costituzionali, in quanto misura strumentale finalizzata a garantire l'effettiva osservanza del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, anche amichevoli, da parte di un soggetto ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico in ragione di precedenti episodi di violenza in occasione o a causa di eventi calcistici. La motivazione sulla necessità di imporre tale obbligo non richiede necessariamente formule esplicite, potendo desumersi dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, desumibile dalla stessa gravità del fatto ascritto. Tuttavia, ove intercorra un notevole lasso di tempo tra il fatto che ha dato origine alla misura e la sua concreta applicazione, l'autorità amministrativa ha il dovere di motivare sull'attualità della pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura. Quanto al requisito dell'urgenza, esso si impone solo nei casi in cui si presume che il provvedimento possa avere esecuzione prima dell'intervento del giudice, ossia nelle ipotesi in cui si prevedono competizioni sportive nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida da parte del giudice. In tali casi, la motivazione sull'urgenza deve indicare le ragioni per le quali il provvedimento questorile debba avere esecuzione prima dell'intervento del magistrato. Il giudice della convalida, nel motivare il provvedimento, deve dimostrare di aver verificato l'osservanza delle condizioni richieste dalla legge per l'imposizione della misura, anche attraverso un rinvio per relationem alla motivazione del provvedimento amministrativo. Infine, la qualificazione di "manifestazione sportiva" ai fini dell'applicabilità della normativa in esame non richiede la coincidenza del luogo in cui si sono verificati gli episodi di violenza con quello in cui si svolge la competizione sportiva, essendo sufficiente che la condotta sia stata tenuta "in occasione o a causa" dell'evento calcistico.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silv - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensore di Ce. Fr., nato a (OMESSO) il (OMESSO);

avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Massa del 9 settembre del 2006;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;

letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata …

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