Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3440 del 13 novembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:3440PEN

Massima

Massima ufficiale
Gli obblighi imposti ai sensi dell'art. 282 cod. proc. pen., quando accedano a provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, per la loro incidenza sul diritto di libertà personale dell'imputato e per la loro idoneità a comprimere tale status, assumono una propria autonomia e sono, pertanto, suscettibili di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.

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