Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 2404 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:2404SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato, può ordinare all'amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio, decorso il quale può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, a spese dell'amministrazione inadempiente. Il giudice, nel disporre l'ottemperanza, può altresì riconoscere al creditore gli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, nonché condannare l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. Tale disciplina è volta a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, assicurando l'adempimento spontaneo da parte dell'amministrazione delle pronunce giudiziali passate in giudicato e, in caso di persistente inadempimento, consentendo l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta. La nomina del commissario ad acta, in particolare, rappresenta uno strumento di coercizione indiretta volto a indurre l'amministrazione all'adempimento, senza incidere sulla sfera di discrezionalità amministrativa, e trova giustificazione nell'esigenza di assicurare l'attuazione del giudicato, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di buon andamento dell'azione amministrativa. Inoltre, il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento, mira a compensare il creditore per il ritardo nell'adempimento, scoraggiando al contempo l'inerzia dell'amministrazione e incentivandone la tempestiva esecuzione della sentenza. La condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, infine, costituisce una ulteriore misura sanzionatoria volta a disincentivare l'inadempimento e a rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale. In definitiva, l'insieme di tali strumenti processuali, volti a garantire l'attuazione del giudicato, rappresenta un presidio essenziale per assicurare il rispetto della legalità e della par condicio tra cittadino e pubblica amministrazione.

Sentenza completa

N. 09764/2015
REG.RIC.

N. 02404/2016 REG.PROV.COLL.

N. 09764/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9764 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, Via della Consulta, 12;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per

l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1099/2010 della Corte di Cassazione, depositata in cancelleria in data 22.10.2010, munita di formula esecutiva in data 15.3.2010, notificata al Ministero Economia e Finanze in data 5.2.2014, con cui la …

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