Cassazione civile Sez. I sentenza n. 727 del 8 febbraio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:727CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di infrazioni amministrative alle norme di polizia forestale, l'art.. 16 primo comma della legge provinciale di bolzano 7 gennaio 1977 n.. 9, il quale, nel prevedere l'inapplicabilità delle disposizioni della legge stessa per le violazioni accertate anteriormente alla sua entrata in vigore, fa salve le disposizioni "concernenti la notificazione degli atti amministrativi", si riferisce tanto alle notificazioni da eseguire, quanto a quelle già eseguite, ivi compresa la notificazione del verbale di accertamento. Pertanto, in conseguenza di tale retroattività della nuova disciplina sulle notificazioni introdotta dalla citata legge, ed in applicazione dell'art.. 4 della legge stessa, deve ritenersi valida la notificazione dell'infrazione al contravventore che sia stata eseguita dal medesimo agente accertatore, ancorché in data antecedente all'entrata in vigore di detto "ius superveniens". vedi:rifmc.

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