Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1038 del 5 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1038PEN

Massima

Massima ufficiale
Il principio dell`immutabilita` del giudice deve essere rigorosamente osservato anche nella procedura degli incidenti di esecuzione. Ne consegue che non puo` emettere la decisione come giudice monocratico, ne` partecipare al collegio decidente un giudice diverso da quello che abbia preso parte alla trattazione dell`incidente in camera di consiglio; sicche`, nel caso di rinvio a udienza fissa, e` viziata di nullita` l`ordinanza che sia stata pronunciata da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che abbiano partecipato alla trattazione dell`incidente in tutte le udienze, a meno che, nell`udienza successiva, la trattazione non sia stata rinnovata "ab initio".    da vedere: Sen 27/07/1988 4790 sez 2 Civ

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