Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9569 del 22 dicembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:9569CIV

Massima

Massima ufficiale
I criteri di riparto della giurisdizione in tema di contenzioso elettorale amministrativo (artt. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), secondo i quali sono devolute al giudice ordinario le cause sull`eleggibilita`, compatibilita` e decadenza, mentre spettano al giudice amministrativo quelle inerenti alle operazioni elettorali, esprimono principi generali, ricollegandosi alla natura e consistenza delle posizioni rispettivamente dedotte in giudizio (diritti soggettivi ed interessi legittimi). Pertanto, con riguardo alle elezioni dei consigli delle comunita` montane, in difetto di una specifica disciplina, trovano applicazione i suddetti criteri, con la conseguenza che, ove sia in discussione la regolarita` delle operazioni elettorali (nella specie, in relazione alle modalita` di scelta da parte dei consigli comunali dei propri rappresentanti, secondo le disposizioni dell`art. 8 della legge regionale siciliana 30 novembre 1974 n. 38), deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.

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