Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 12926 del 9 giugno 2014

ECLI:IT:CASS:2014:12926CIV

Massima

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Il Consiglio Nazionale Forense, nell'esercizio della propria funzione disciplinare, può accertare la responsabilità dell'avvocato per la parziale mancata restituzione di un prestito ricevuto da un cliente, applicando la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense, senza che ciò violi il diritto al giusto processo e il principio di terzietà del giudice, in quanto tale funzione rientra nell'ambito dei poteri di autoregolamentazione e di disciplina interna della categoria professionale, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali. La prescrizione dell'illecito disciplinare e l'eventuale travisamento dei fatti da parte del Consiglio Nazionale Forense possono essere fatti valere dall'avvocato sanzionato mediante il ricorso per cassazione avverso la decisione disciplinare, il cui sindacato giurisdizionale assicura il rispetto delle garanzie del giusto processo. Il Consiglio Nazionale Forense, nell'esercizio della propria funzione disciplinare, è legittimato a sanzionare l'avvocato che non abbia restituito integralmente un prestito ricevuto da un cliente, in quanto tale condotta integra un illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, diligenza e lealtà professionale, a prescindere dalla natura civile o penale della relativa responsabilità. La decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, che accerti la responsabilità dell'avvocato e applichi la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, è impugnabile in cassazione, consentendo il sindacato giurisdizionale sul rispetto delle garanzie del giusto processo e sulla correttezza dell'accertamento dei fatti e dell'applicazione delle norme disciplinari. Il Consiglio Nazionale Forense, nell'esercizio della propria funzione disciplinare, è legittimato a sanzionare l'avvocato che non abbia restituito integralmente un prestito ricevuto da un cliente, in quanto tale condotta integra un illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, diligenza e lealtà professionale, a prescindere dalla natura civile o penale della relativa responsabilità. La decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, che accerti la responsabilità dell'avvocato e applichi la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, è impugnabile in cassazione, consentendo il sindacato giurisdizionale sul rispetto delle garanzie del giusto processo e sulla correttezza dell'accertamento dei fatti e dell'applicazione delle norme disciplinari.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI ((omissis)) - ((omissis)) f.f.

Dott. LUCCIOLI ((omissis)) - Presidente di sez.

Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez.

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. CHIARINI ((omissis)) - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10224-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCA…

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