Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21269 del 5 ottobre 2009

ECLI:IT:CASS:2009:21269CIV

Massima

Massima ufficiale
Il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria. (Nella specie, nel cassare la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo che i committenti non avevano fornito la prova che i difetti dell'opera erano da attribuire alla società appaltatrice, la S.C. ha precisato che, assolto da parte dei committenti l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorgeva a carico dell'appaltatrice l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera era stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile).

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