Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8370 del 2 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:8370PEN

Massima

Massima ufficiale
Nella formula dell'art. 110 cod. pen. sono riunite tutti i diversi aspetti e i diversi gradi della partecipazione criminosa, indipendentemente dall'importanza di quest'ultima nella determinazione dell'evento. Pertanto, l'attività costitutiva del concorso, che non deve restringersi solo alla partecipazione alla esecuzione materiale del reato, è rinvenibile anche nell'accordo tra imputato in ordine a reati strumentali, se si rinviene in esso una evidente partecipazione morale piena, tendente al raggiungimento di un comune interesse. (Fattispecie in tema di evasione aggravata, preceduta da un attacco dimostrativo al luogo di pena).

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