Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7385 del 19 luglio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:7385CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di trasmissioni televisive, anche nella disciplina introdotta dal D.L. 6 dicembre 1984 n. 807 convertito in legge 4 febbraio 1985 n. 10 deve riconoscersi all'amministrazione il potere publicistico di controllare le emittenze private via etere in ambito locale (ancorche` siano legittimamente esercitate senza il conseguimento di autorizzazione), a tutela del servizio di interesse generale svolto dall'ente concessionario di quelle trasmissioni (art. 183 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103). Pertanto, con riguardo a provvedimenti amministrativi rivolti a regolamentare le frequenze e vietare quelle che arrechino disturbi sulle reti gestite dalla RAI, deve escludersi che il titolare di una di dette stazioni televisive private possa insorgere davanti al giudice ordinario, ancorche` al limitato fine dell'adozione di misure cautelari ed urgenti, atteso che le sue posizioni rispetto a quei provvedimenti, hanno natura non di diritti soggettivi, ma di interessi legittimi e, come tali, sono tutelabili dinanzi al giudice amministrativo. da vedere: Sen 08/02/1990 864 sez U Civ Sen 12/12/1988 6766 sez U Civ

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