Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 5255 del 2013

ECLI:IT:TARLAZ:2013:5255SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può disporre la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'adempimento di un obbligo pecuniario, fissando altresì una sanzione per l'ulteriore inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può disporre la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'adempimento di un obbligo pecuniario, fissando altresì una sanzione per l'ulteriore inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può disporre la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'adempimento di un obbligo pecuniario, fissando altresì una sanzione per l'ulteriore inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può disporre la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'adempimento di un obbligo pecuniario, fissando altresì una sanzione per l'ulteriore inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può disporre la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'adempimento di un obbligo pecuniario, fissando altresì una sanzione per l'ulteriore inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può disporre la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'adempimento di un obbligo pecuniario, fissando altresì una sanzione per l'ulteriore inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può disporre la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'adempimento di un obbligo pecuniario, fissando altresì una sanzione per l'ulteriore inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può disporre la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'adempimento di un obbligo pecuniario, fissando altresì una sanzione per l'ulteriore inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può disporre la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'adempimento di un obbligo pecuniario, fissando altresì una sanzione per l'ulteriore inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può disporre la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione l'adempimento di un obbligo pecuniario, fissando altresì una sanzione per l'ulteriore inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità.

Sentenza completa

N. 03117/2013
REG.RIC.

N. 05255/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03117/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3117 del 2013, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via del Mascherino, 72;

contro

Ministero della Giustizia - Dap, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi…

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