Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2183 del 27 luglio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2183PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiche` la concessione del beneficio della liberazione anticipata presuppone uno stretto ed indissolubile collegamento tra osservazione, trattamento, partecipazione all`opera rieducativa e riconoscimento premiale, non e` ammessa la riduzione di pena ai sensi dell`art. 54 ord. pen. se non sia gia` iniziato lo "status detentionis" in espiazione di pena o se esso non sia in corso. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto inammissibile l`istanza di liberazione anticipata presentata da un condannato affidato in prova al servizio sociale; la cassazione ha ritenuto corretta tale decisione sulla scorta del principio di cui in massima).     conforme: Sen 05/05/1992 1243 sez 1 Pen Sen 16/03/1992 850 sez 1 Pen Sen 28/02/1992 455 sez 1 Pen Sen 16/04/1992 4660 sez L Civ

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