Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45957 del 12 dicembre 2011

ECLI:IT:CASS:2011:45957PEN

Massima

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Il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale per errore determinato dall'altrui inganno, ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p., è assorbito nel reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p., quando entrambe le condotte siano poste in essere in relazione al medesimo fatto. Tuttavia, il decorso del termine di prescrizione, anche in presenza di sospensioni per rinvii richiesti dalla difesa, comporta l'estinzione del reato, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. La massima giuridica sintetizza i seguenti principi di diritto: 1. Il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale per errore determinato dall'altrui inganno (artt. 48 e 479 c.p.) è assorbito nel reato di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) quando entrambe le condotte siano relative al medesimo fatto. 2. Il decorso del termine di prescrizione, anche in presenza di sospensioni per rinvii richiesti dalla difesa, comporta l'estinzione del reato, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. 3. L'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna è dovuto all'estinzione del reato per prescrizione, nonostante la configurabilità del concorso di reati. La massima è formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. Essa esprime i principi di diritto fondamentali desumibili dalla sentenza, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali o dettagli procedurali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ci. Sa. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Potenza in data 8.04.2010 che ha confermato la condanna alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui agli articoli 485, 489 cod. pen. (falsita' in scrittura privata); articoli 48, 479 cod. pen. (falsita' ideologica commessa da pubblico ufficiale per errore determinato dall'altrui inganno);

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