ECLI:IT:CASS:2005:2247PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.11.2002 la corte d'appello di Roma confermava la sentenza del tribunale della stessa città in data 27.4.2001, che aveva assolto Gi. D'Av. dal reato di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595 c. 1 e 2 c.p., 13 L. 47/1948) in danno del Dott. Ag. c. (procuratore del((omissis))pubblica presso il tribunale di Napoli), perché il fatto non costituisce reato, e Eu. Sc. dal reato di omesso controllo del direttore responsabile (artt. 57, 595 c.p., 13 L. 47/1948), perché il fatto non sussiste, in relazione ad un articolo apparso sul quotidiano "((omissis))." il 25.11.1995, intitolato "Magistrati fate un passo indietro" con sottotitolo "Critiche ed autocritiche nelle procure malate di potere".
Avverso la summenzionata sentenza della corte d'appello di Roma la parte civile costituita, Ag. c. proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 577 c.p.p. nei confronti di …
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