Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2247 del 25 gennaio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:2247PEN

Massima

Massima ufficiale
Il diritto di critica si differenzia essenzialmente da quello di cronaca, in quanto, a differenza di quest'ultimo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Ne deriva che quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che detti limiti sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica con riguardo ad un articolo in cui il giornalista aveva criticato le modalità di svolgimento di alcune indagini dirette da un P.M., usando l'espressione "bulimia istruttoria").

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.11.2002 la corte d'appello di Roma confermava la sentenza del tribunale della stessa città in data 27.4.2001, che aveva assolto Gi. D'Av. dal reato di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595 c. 1 e 2 c.p., 13 L. 47/1948) in danno del Dott. Ag. c. (procuratore del((omissis))pubblica presso il tribunale di Napoli), perché il fatto non costituisce reato, e Eu. Sc. dal reato di omesso controllo del direttore responsabile (artt. 57, 595 c.p., 13 L. 47/1948), perché il fatto non sussiste, in relazione ad un articolo apparso sul quotidiano "((omissis))." il 25.11.1995, intitolato "Magistrati fate un passo indietro" con sottotitolo "Critiche ed autocritiche nelle procure malate di potere".
Avverso la summenzionata sentenza della corte d'appello di Roma la parte civile costituita, Ag. c. proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 577 c.p.p. nei confronti di …

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