Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 436 del 2011

ECLI:IT:TARLIG:2011:436SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento amministrativo adottato, salvo i casi di urgenza e necessità di cui all'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. L'amministrazione è tenuta a garantire il contraddittorio e il giusto procedimento, anche quando debba adottare provvedimenti volti a tutelare la pubblica incolumità, come nel caso di ordinanze di bonifica di manufatti contenenti amianto deteriorato. Il mancato rispetto di tali principi procedimentali determina l'illegittimità del provvedimento, a prescindere dalla fondatezza nel merito dell'intervento richiesto. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, infatti, costituisce un principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, a tutela dei diritti e degli interessi dei destinatari dell'azione stessa. Pertanto, l'amministrazione non può esimersi dall'osservare tale adempimento, se non in casi eccezionali di effettiva urgenza e necessità, debitamente motivati. Il mancato rispetto di tale garanzia procedimentale comporta l'annullamento del provvedimento, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni che hanno condotto all'adozione dello stesso.

Sentenza completa

N. 00549/2006
REG.RIC.

N. 00436/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00549/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 549 del 2006, proposto da:
Societa' ((omissis)) di Luciana di Croce e C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Genova, p.zza Colombo 1/14;

contro

Comune di Bordighera, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza 8.3.2006, n. 40/U.T., con la quale il comune di Bordighera le ha ingiunto di provvedere, entro quaranta giorni, alla bonifica di un manufatto (tettoia ad uso parcheggio) mediante rimozione di tutte le strutture contenenti fibre di amianto deteriorate e/o sfibrate.

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.